INDEBITA COMPENSAZIONE IVA. È LEGITTIMO IL SEQUESTRO DELLE QUOTE SOCIETARIE APPARTENENTI AI CONIUGI, ENTRAMBI INDAGATI?
Cassazione, sez. III, 29 marzo 2012, n. 11917
(Pres. De Maio – Rel. Gentile)
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 16/05/2011 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di A..I. , R..R. ed E..G. , quali amministratori della OMISSIS s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Nola, in data 19/04/2011 finalizzato alla confisca per equivalente del fondo comune d’investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso denominato OMISSIS, intestato alla OMISSIS s.r.l. fino alla concorrenza della somma di Euro 15.459.705,00; il tutto ai sensi degli artt. 322 ter cod. pen.; 1, comma 143 L. 24 dicembre 2007 n. 244; 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; in relazione all’annualità 2009 – rigettava il gravame.
2. A..I. , R..R. proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen..
In particolare i ricorrenti esponevano:
a) che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 10 d.lgs.74/2000; essendo ampiamente scaduto il termine prescritto per la conservazione obbligatoria delle scritture contabili, relative all’anno 2002.
Detto reato sarebbe comunque assorbito nella fattispecie di cui all’art. 3 d.lgs. 74/2000, già contestata nel precedente procedimento penale n. 13272/2009;
b) che il citato reato, ex art. 10 d.lgs. 74/2000 si era consumato in Casoria, luogo della verifica fiscale, effettuata dalla G.d.F.; il tutto ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 74/2000, con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Nola, essendo, invece, competente il Tribunale di Napoli;
c) che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000, poiché la compensazione effettuata ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 09 luglio 1997, n. 241 aveva avuto ad oggetto solo Euro 177.249,00, mentre la restante somma di Euro 15.282.456,00 era stata detratta dalla eccedenza IVA (ossia Euro 42.258.348,00), rinveniente dalla dichiarazione precedente del 2009 ed esposta nella dichiarazione del 2010. Detta eccedenza IVA non era stata mai oggetto di alcun accertamento fiscale; né la stessa era mutuabile dall’asserita inesistenza dell’originario credito di Euro 146.000.000,00, appostato nella dichiarazione del 2003;
d) che l’originario credito IVA di Euro 146.000.000,00, appostato nella dichiarazione del 2003 era stato “inverato” mediante l’emissione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva ingiunto al contribuente di corrispondere detta somma;
e) che l’operazione eseguita dalla OMISSIS s.r.l. costituiva, per la maggior parte, operazione di detrazione che non rientrava nella previsione dell’art. 10 quater d.lgs. 74/2000, che era circoscritta alle operazioni di compensazione effettuate ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 09 luglio 1997, n. 241.
Trattasi di due istituti giuridici – la detrazione la compensazione – diversi e distinti, disciplinati da disposizioni diverse: la prima (la detrazione) è prevista dall’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; la seconda (la compensazione) è prevista dall’art. 17 d.lgs. 241/97. Disposizioni contenenti norme aventi finalità, funzione ed efficacia autonome non sovrapponibili tra loro, con conseguenze giuridiche, in ipotesi di violazioni delle stesse, altrettanto autonome.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
La vicenda in esame – secondo l’ipotesi accusatoria contestata in atti e posta a base del decreto di sequestro preventivo per equivalente de quo – trae origine dalla dichiarazione dei redditi (presentata telematicamente il 30/10/2003 dalla OMISSIS s.r.l. con sede in San Giuseppe Vesuviano) nella quale era esposto un credito per l’anno di imposta 2002, fondato su acquisti mai avvenuti per un importo di Euro 730.000.000,00, cui corrispondeva un credito fittizio per IVA pari ad Euro 146.000.000,00 (vedi pagg. 2, 3, 4 ord. impugnata).
2. Tanto premesso, si rileva che il Tribunale di Napoli, mediante articolate valutazioni di merito immuni da errori di diritto, ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.
In particolare il Tribunale ha evidenziato:
i. che sussisteva la competenza territoriale del Tribunale di Nola, poiché in detto circondario era ubicata la sede legale della società OMISSIS s.r.l., sita in (OMISSIS) ; il tutto in riferimento al reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 (ossia omessa esibizione della documentazione contabile, accertata nell’anno 2008) anch’esso contestato in atti e connesso con l’ipotizzato reato, ex art. 10 quater d.lgs. 74/2000;
ii. che sussisteva il fumus commissi delicti di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000, poiché era stato omesso, nella dichiarazione dei redditi 2010, relativo. ai periodo di imposta 2009, il versamento della somma di Euro 15.459.705,00, dovuta a titolo di IVA, utilizzando in compensazione un credito di pari importo inesistente;
iii. che la procedura del cosiddetto condono tombale di cui alla L. 27 dicembre 2002 n. 289, cui aveva aderito la OMISSIS s.r.l. era allo stato degli atti ancora in via di definizione ed era attinente all’anno di imposta 2002, periodo diverso e distinto da quello relativo all’attuale imputazione ex art. 10 quater d.lgs. 74/2000, relativa all’anno 2009. L’adesione al condono tombale, comunque, non era ostativa all’accertamento del reato de quo, poiché il condono fiscale elide in tutto o in parte il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del Fisco;
iv. che il termine per l’accertamento relativo alla verifica tributaria effettuata l’08/04/2008 ed inerente alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2003 non era ancora scaduto, ai sensi dell’art. 37, commi 24 e 25 d.l. 04 luglio 2006, convertito con modificazioni nella L. 04 agosto 2006 n. 248;
v. che nella fattispecie non era applicabile l’istituto della detrazione di cui all’art. 19 d.P.R. 633/1972 (dedotto dalla difesa degli attuali ricorrenti) non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla citata norma.
Nel caso in esame trattavasi di omesso versamento di somma dovuta a titolo di IVA, mediante utilizzo indebito in compensazione, ex art. 17 d.lgs. 241/1997, di credito inesistente;
vi. che nella fattispecie non trovava applicazione il principio di specialità di cui all’art. 19 d.lgs. 74/2000 in riferimento all’illecito amministrativo introdotto dall’art. 27, comma 18, d.l. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito con modifica nella L. 28 gennaio 2009 n. 2) avendo le due norme oggetto e finalità diverse.
vii. che il fondo comune di investimento immobiliare speculativo di proprietà della società OMISSIS s.r.l. – oggetto del decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesse il 19/04/2011 – costituiva l’equivalente del profitto del reato contestato in atti, pari alla somma di Euro 15.459.705,00, non versata per compensazione indebita con crediti inesistenti. Detto sequestro era legittimo poiché l’Intero pacchetto delle quote della società OMISSIS s.r.l. apparteneva ai coniugi R. /I. , entrambi indagati in ordine al reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000, come contestato in atti; il tutto in conformità ai parametri di cui agli artt. 322 ter cod. pen.; 1, comma 143, L. 244/2007.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono, nella loro essenza, generiche perché prevalentemente ripetitive di quanto esposto in sede di riesame, già valutato esaustivamente dal Tribunale di Napoli. Sono, comunque, infondate perché – anche se prospettate come violazione di legge – sostanzialmente costituiscono eccezioni in punto di fatto, non essendo inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
Ad abundantiam si rileva, altresì:
a. che la censura relativa alla insussistenza del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 – connesso con il reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000, posto a fondamento del sequestro preventivo de quo (motivo I paragr. A, pag. 7 del ricorso) costituisce prevalentemente eccezione in punto di fatto non consentita in sede di legittimità (quanto all’asserita decorrenza del termine per la conservazione delle scritture contabili, vedi sub punto e.);
b. che – quanto alla connessa eccezione (motivo I paragr. B, pagg. 7 – 8 del ricorso) dell’assorbimento del reato di cui al citato art. 10 nella violazione dell’art. 3 del d.lgs. 74/2000, contestato nel procedimento n. 13272/2009, con conseguente violazione del principio ne bis in idem – la stessa è infondata. All’uopo si osserva: 1) che le relative contestazioni ex art. 3 inerenti alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del PM nel procedimento Indicato, non contengono un addebito di omessa tenuta delle scritture contabili; 2) che, comunque, non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem, che attiene all’esistenza di un precedente giudicato sullo stesso fatto. Nella fattispecie, invero, si tratta di diverse contestazioni relative alle annualità succedutesi nel tempo;
c. che l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Nola (motivo II, pag. 8 del ricorso) – dovendosi ritenere competente, secondo la difesa, ex art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000, il Tribunale di Napoli, nel cui circondario era ubicata la sede operativa della ditta OMISSIS s.r.l. (sita in Casoria) presso cui sono stati eseguiti gli accertamenti inerenti al reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 (connesso con quello di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000) – costituisce eccezione in punto di fatto dedotta per la prima volta in sede di legittimità nella sua individuazione specifica in termini fattuali, con conseguente inammissibilità della stessa. Invero l’individuazione in concreto del luogo ove è stato eseguita la verifica tributaria espletata nel 2008, nella sua completezza fattuale, richiede eventuali ed ulteriori accertamenti istruttori da effettuare nel procedimento principale di merito. Consegue, pertanto, che, allo stato degli atti, legittimamente è stata ritenuta dal giudice del riesame la competenza territoriale del Tribunale di Nola, nella cui circoscrizione era ubicata la sede legale della società (ossia in San Giuseppe Vesuviano) ove era stato consumato il più grave reato di cui all’art. 10 d.lgs 74/2000 (ossia omessa esibizione della documentazione contabile, accertata nel 2008) anch’esso contestato in atti e connesso con l’ipotizzato reato, ex art. 10 quater del d.lgs 74/2000 (vedi pag. 2 ordinanza impugnata);
d. che le censure attinenti alla non sussistenza del fumus commissi delicti relativo al contestato reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000 in riferimento all’asserito e residuo credito inesistente di Euro 43.258.348,00 oggetto di compensazione indebita (motivo III, paragraf. A – 1, 2, 3 pagg. 9-14 del ricorso) sono doglianze che presuppongono la valutazione di accertamenti di merito inerenti a indagini investigative o istruttorie. Trattasi, pertanto, di censure non consentite in sede di legittimità.
All’uopo si evidenzia, altresì – ad ulteriore supporto della sussistenza del fumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000 in relazione al sequestro de quo – che è già stato richiesto al Gup del Tribunale di Nola il rinvio a giudizio degli attuali ricorrenti I.A. e R.F. (quale amministratori della OMISSIS ) in ordine ai reati di cui agli artt. 3 d.lgs. 74/2000 e 10 quater d.lgs. 74/2000, in riferimento all’originario credito inesistente di Euro 146.000.000,00 per operazioni fittizie pari ad Euro 730.000.000,00. Detta richiesta di rinvio a giudizio attiene, quanto al reato, ex art. 3 d.lgs. 74/2000, ai periodi di imposta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; quanto al reato ex art. 10 quater d.lgs. 74/2000, agli omessi versamenti delle somme dovute a titolo di IVA in relazione agli anni 2006 (dalla data di entrata in vigore della nuova normativa penale), 2007, 2008;
e. che, comunque, va disattesa l’eccezione inerente alla mancata dimostrazione della inattendibilità dell’originario credito di Euro 146.000.000,00 avendo operato – secondo l’assunto difensivo – la Guardia di Finanza un accertamento del tutto virtuale, non essendo state mai acquisite le scritture contabili, che legittimamente non erano state esibite dal contribuente poiché, all’atto della verifica tributaria (08/04/2008) era spirato (il (OMISSIS)) il termine di anni quattro per l’accertamento medesimo; il tutto ai sensi degli artt. 43, comma primo, d.P.R. 600/1973 e 57, comma primo, d.P.R. 603/1972 (motivo III n. 2 pagg. 10, 11, 12 dei ricorso). All’uopo va ribadito che l’accertamento de quo è stato effettuato nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 673/1972, come modificati dall’art. 37, commi 24,25 d.l. 223/2006, convertito nella l. 248/2006. Detta ultima normativa trova applicazione nella fattispecie in esame poiché il raddoppio dei termini è intervenuto allorquando non era ancora scaduto il termine per l’accertamento delle violazioni commesse nel 2003. L’assunto difensivo, secondo il quale l’accertamento della violazione costituente reato sarebbe comunque dovuto intervenire nei termini previsti dalla norma prima della modifica, non trova riscontro nella normativa (conforme Sez. III, n. 42462 dell’11/11/2010, R. ed altri);
f. che, parimenti, va disatteso l’ulteriore assunto difensivo secondo cui – a seguito della “rettifica” effettuata dalla A. F. mediante l’avviso di accertamento n. REK03T401020/2008 emesso il 24/11/2008 (con cui è stata rettificata la dichiarazione IVA presentata nel 2003 dalla OMISSIS srl, nella parte in cui esponeva un credito IVA di Euro 146.000.000,00) e della successiva cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa il 03/04/2009 – sarebbe stato legittimato l’utilizzo del credito nelle successive annualità (vedi motivo III paragr. A n. 3 pagg 12, 13, 14 del ricorso). All’uopo va ribadito che l’effetto derivante dal cosiddetto “inveramento del credito di imposta” dovuto alla iscrizione a ruolo dell’importo corrispondente, può essere solo conseguenza dell’effettivo pagamento della somma richiesta dall’Agenzia delle Entrate, di cui non è stata fornita prova (Sez. III, n. 42462 dell’11/11/2010);
g. che le censure inerenti all’asserita erronea applicazione nella presente fattispecie dell’istituto generale della compensazione, di cui all’art. 17 d.lgs. 241/1997 – erronea applicazione fondata sull’altrettanto errata confusione e sovrapposizione di due istituti giuridici distinti e separati, ossia la compensazione e la detrazione, di cui all’art. 19 d.P.R. 633/72 (vedi ricorso Motivo III parag. B n. 1 – 6, pagg. 14 – 21) sono infondate. Invero, l’assunto difensivo principale -secondo cui l’operazione eseguita dalla OMISSIS s.r.l. costituiva (per la maggior parte dell’importo) operazione di detrazione che non rientrava nella previsione dell’art. 10 quater d.lgs. 74/2000 (vedi pag. 14 e segg. del ricorso) costituisce – anche se prospettato come violazione di legge – nella sostanza eccezione in punto di fatto, che presuppone ulteriori accertamenti istruttori in sede di merito. Accertamenti che non possono essere circoscritti al solo esame formale della compilazione di modelli (ossia il modello F24; il quadro VH del modello unico) utilizzati per la dichiarazione dei redditi presentata il 2010 e relativa al periodo di imposta 2009. Trattasi, peraltro di doglianza inerente alla fondatezza in concreto dell’accusa non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ora, n. 153 del 04/05/07].
4. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da I.A. e R.F. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali.