IPOTESI DI REVOCA DELL’AFFIDO CONDIVISO
Cassazione, Sez. I, 29 marzo 2012 n. 5108
Fabrizia Gaia Postiglione
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza numero 5108/2012, ha bocciato il ricorso di un padre separato stabilendo che il continuo disaccordo tra gli ex coniugi determina uno stress per i figli.
Con la predetta sentenza, infatti, é stato revocato il provvedimento che inizialmente stabiliva l’affidamento condiviso di una minore ma, in seguito, considerati i pessimi rapporti tra i genitori, il Tribunale di Roma decideva di disporre l’affidamento in via esclusiva alla madre.
Il padre e la madre infatti, non solo avevano deciso di interrompere ogni forma di dialogo ma, decidevano in via del tutto autonoma le attività che doveva svolgere la figlia.
A causa dei continui disaccordi la minore era costretta a fare due turni a scuola ed era sottoposta addirittura a due diversi regimi dietetici.
La ctu accertava, a seguito di tali eventi, una “alterazione della condizione psicologica” della bambina.
Il ricorso del padre era finalizzato a dimostrare un atteggiamento prevaricatorio da parte del genitore affidatario ma, per la Suprema Corte di Cassazione, non sussistevano in realtà i presupposti per affidare la minore a entrambi i coniugi.
Il disaccordo continuo tra gli stessi é stato quindi considerato un elemento molto grave per i Giudici di Piazza Cavour che hanno anteposto, nella predetta situazione, la salute psichica della bambina alla normativa vigente che, in ossequio alla legge n. 54/2006, aveva sempre cercato di far prevalere la ‘bigenitorialità’ nei casi di separazioni.
L’affidamento condiviso in questo caso aveva però generato nella minore solo “ansia, confusione e tensione” e, di conseguenza, confermando il precedente orientamento della Corte di Appello, si era rivelato ” pregiudizievole all’interesse della minore”.