Responsabilità dell’istituto scolastico nell’ambito delle attività sportive (F.G. Postiglione)

 

RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUTO SCOLASTICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Fabrizia Gaia Postiglione

 

 

Lo svolgimento di attività sportive durante le ore di lezione rappresenta sin dall’antichità un momento di crescita per l’alunno non solo fisica ma anche mentale.

La Ginnastica fu introdotta in Italia nel 1859 ed era obbligatoria solo per gli studenti di sesso maschile e la finalità della predetta attività era prevalentemente quella di sviluppare nei fanciulli un educazione all’ordine e al coraggio.

Fu solo nel 1878 che l’allora Ministro della Pubblica Istruzione Francesco De Sanctis non solo rinominò la disciplina in  “Ginnastica educativa” ma consenti’ la frequentazione alle attività ginniche anche alle donne.

Da questo momento in poi la ginnastica divenne un metodo per educare gli allievi tant’è vero che nel 1910 tale insegnamento venne denominato “educazione fisica” proprio per sottolineare la finalità delle attività sportive in ambito scolastico.

Dal 1 settembre 2010, in ossequio alle nuove disposizioni universitarie, tale insegnamento è divenuto “Scienze Motorie e sportive” .

Questa breve introduzione è importante per evidenziare la responsabilità dell’insegnante il quale non solo deve formare l’alunno mediante l’attività ginnica ma deve soprattutto porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a impedire eventuali infortuni durante lo svolgimento della stessa.

L’Amministrazione scolastica è quindi gravata da un obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli alunni e eventuali infortuni possono determinare una responsabilità a carico della scuola.

L’articolo 2048 c.c. enuncia che. “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’ affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’ arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Da quanto evince dal dettato normativo, i genitori e gli insegnanti hanno l’obbligo di vigilare sui soggetti sottoposti alla loro tutela e l’eventuale liberazione dalla responsabilità si potrà avere allorquando l’insegnante riuscirà a dimostrare di aver impedito l’evento dannoso.

Tale responsabilità secondo una autorevole dottrina sarebbe pertanto “aggravata” in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una “culpa in vigilando”, di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto .

Analizziamo il caso di uno studente che, durante l’ora di educazione fisica, subisca un danno a causa della condotta di un altro alunno.

Tale evento può essere frequente nell’ambito delle attività sportive scolastiche poiché di prassi si organizzano gare tra contrapposte squadre di studenti e, di conseguenza l’Istituto potrebbe andare incontro a gravi responsabilità .

In riferimento a quanto predetto sarà quindi onere di chi ha subito il danno indicare e provare il comportamento dell’allievo che ha determinato l’evento tramite una condotta colposa o dolosa.

A titolo meramente semplificativo ma non esaustivo la scuola potrà essere responsabile nei seguenti casi:

a) non corretta manutenzione dei campi da gioco;

b) non aver spiegato in modo esplicito agli studenti che l’attività che svolgono non è qualificabile come agonistica e pertanto non si potranno applicare le regole di valutazione della colpa tipiche della stessa;

c) aver svolto l’attività in assenza di un insegnante.

La Cassazione si è negli anni più volte pronunciata in materia di eventuale responsabilità dell’ Istituto scolastico in riferimento alle attività sportive. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1197/2007 si è pronunciata sulla possibilità di praticare il gioco del calcio durante le ore di educazione fisica e delle eventuali responsabilità di un infortunio subito da un alunno.

E’ stato stabilito che, anche se non fa parte dei programmi ministeriali, durante l’ora di educazione fisica è possibile far giocare i ragazzi al calcio poiché l’ attività sportiva riferita al predetto gioco non riveste  carattere di particolare pericolosità essendo una disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico.

Confermando la sentenza della Corte di Appello è stata esclusa la responsabilità dell’Istituto atteso che la vigilanza era stata esercitata dallo stesso nella misura dovuta e l’incidente subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la sua “repentività e fatalità”. 

In un’altra occasione, con la sentenza n. 1478/06, il Tribunale di Catania, sez V, analizzava la presunta responsabilità di un insegnante nel caso in cui un alunno subiva una lesione mentre svolgeva esercizi di salto in alto e cadendo urtava il ginocchio sui denti.

 La particolarità del caso risiede nella interpretazione di quella che è stata definita inadeguata o negligente prestazione dell’insegnante in quale, in virtù del proprio ruolo, avrebbe dovuto vigilare sull’alunno.

La “presunzione semplice” non sarà un criterio adottabile in ogni caso ma potrà essere fatto valere solo nelle circostanze in cui concretamente si potrà dimostrare la responsabilità dell’ insegnante. Nel predetto caso infatti, l’alunno era caduto e aveva riportato lesioni ma, in relazione all’età dello stesso (15 anni e mezzo) e delle circostanze in cui si è verificato l’evento l’Istituto non fu ritenuto responsabile.

Anche il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla tematica stabilendo che «ai fini della responsabilità dell’insegnante per fatto illecito occorso ad un alunno di scuola elementare, la presunzione di responsabilità per “culpa in vigilando” non può estendersi sino a ritenere sussistente la responsabilità stessa per il fatto solo che sia stato autorizzato lo svolgimento di giochi aerobici e dinamici».

 

 

 

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