VIZI DEL PROGETTO E CANTIERE FERMO. A CHI SPETTA DECIDERE? GO O CORTE DEI CONTI?
Cassazione, sez. Unite, 23 aprile 2012, n. 6335
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti, nelle controversie risarcitorie proposte dall’Amministrazione appaltante contro il professionista che abbia svolto l’incarico di progettista e di direttore dei lavori per l’esecuzione di un’opera pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando, nella prospettazione della domanda, la parte ne abbia dedotto la responsabilità non nella qualità di direttore dei lavori, ma in quella di progettista per gli errori e le carenze progettuali allo stesso imputabili.
Cassazione, sez. Unite, 23 aprile 2012, n. 6335
(Pres. Luccioli – Rel. Ceccherini)
Fatto e diritto
Premesso che:
1. – Il comune di Vicovaro, avendo deliberato la realizzazione di un impianto sportivo, aveva conferito all’architetto C.E. un incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, e per la direzione dei lavori e per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera; successivamente aveva approvato il progetto esecutivo e, in esito ad una gara, aveva aggiudicato i lavori ad un’associazione d’imprese. Nel corso dell’esecuzione il direttore dei lavori aveva disposto per quattro volte la sospensione dei lavori per ragioni tecniche. Il comune committente, giudicando insufficienti le spiegazioni offerte dall’incaricata della progettazione e della direzione dei lavori, e ritenendola responsabile dei problemi insorti, dopo aver formalizzato i suoi addebiti in un esposto presentato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2008, ha instaurato un giudizio di responsabilità per danni davanti al Tribunale di Tivoli, per la sua condotta negligente, imprudente ed imperita nell’espletamento dell’incarico di progettista.
2. – La convenuta, costituendosi, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile. Il giudice ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo l’eccezione di giurisdizione, allo stato, non del tutto infondata.
– Il comune ha proposto quindi regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato anche con memoria.
L’architetto C. non ha svolto difese.
Ritenuto che:
3. – Oggetto del giudizio pendente davanti al Tribunale di Tivoli è il risarcimento, chiesto dal comune, dei danni cagionati dalla convenuta architetto C. , per imperizia nella redazione del progetto esecutivo del quale era stata incaricata.
4. Secondo la giurisprudenza di questa corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti, nelle controversie risarcitorie proposte dall’Amministrazione appaltante contro il professionista che abbia svolto l’incarico di progettista e di direttore dei lavori per l’esecuzione di un’opera pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando, nella prospettazione della domanda, la parte ne abbia dedotto la responsabilità non nella qualità di direttore dei lavori, ma in quella di progettista per gli errori e le carenze progettuali allo stesso imputabili (Cass. Sez. un. 9 febbraio 2011 n. 3165). Dal principio appena enunciato, che comporta l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, non v’è ragione di discostarsi nella presente fattispecie.
Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità è riservato al giudizio definitivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, e rimette le spese al definitivo.