Risarcimento danno da sangue infetto Cassazione, sez. lav., 27 aprile 2012, n. 6562 (F. G. Postiglione)

 

RISARCIMENTO DANNO DA SANGUE INFETTO

Cassazione, sez. lav., 27 aprile 2012, n. 6562

Fabrizia Gaia Postiglione

 

 

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di risarcimento da sangue infetto in relazione a un episodio che riguardava un operatore sanitario che, in conseguenza del servizio prestato , contraeva l’epatite B.

Gli eredi dell’odontoiatra fondavano la pretesa risarcitoria sul nesso causale che concerneva non solo il virus contratto inizialmente ma, anche i successivi ( epatite C e HIV).

Era sorto un contrasto tra i Giudici di merito poichè in appello, veniva riformato il verdetto di primo grado stabilendo che l’Ospedale non era responsabile dell’evento.

Per sostenere la tesi omissiva, riferita alla mancata predisposizione dei protocolli di prevenzione, l’evento doveva essere prevedibile e di conseguenza, per la Corte di Appello di Napoli, le tre infezioni virali sono da considerarsi eventi lesivi differenti tra loro.

Gli eredi del de cuius proponevano ricorso in Cassazione poiché un autorevole orientamento precedente della stessa (Cassazione Sezioni Unite n.576/2008 ) aveva considerato i tre eventi non autonomi ma un’unica conseguenza della iniziale lesione all’integrità fisica del soggetto.

Con sentenza n. 6562/2012 la Corte di Cassazione -sezione lavoro- ha risolto il contrasto sorto tra i giudici di merito cassando la sentenza d’ Appello della Corte di Napoli e  stabilendo che, sussiste la responsabilità dell’ Azienda Ospedaliera per i danni da contagio da epatite C e HIV a partire dalla scoperta del primo virus poiché, sono tutti legati da un unico nesso causale.

Il Giudice di merito dovrà valutare il caso alla luce “di come la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili, presenta, tuttavia, notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, vigendo nel processo civile la regola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”, nel processo penale la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio “.

Per la Suprema Corte quindi l’unico evento lesivo concerne il momento del contagio e, di conseguenza, al momento della contrazione del virus dell’epatite B si determina una responsabilità anche per i successivi virus.

 

 

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