Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e fondo patrimoniale Cassazione, sez. III, 31 maggio 2012, n. 21013

 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E FONDO PATRIMONIALE

Cassazione, sez. III, 31 maggio 2012, n. 21013

 

In tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria.

Né è necessario, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità – ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato – che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l’atto fraudolento sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco

 

Cassazione, sez. III, 31 maggio 2012, n. 21013

(Pres. Petti – Rel. Gentile)

 

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa il 05/05/2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, in data 18/03/2009 – appellata da P. P., imputato del reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 per avere costituito un fondo patrimoniale sui fabbricati e diritti di uso, come specificato in atti, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte pari ad Euro 491.405,73 in relazione ad avvisi di accertamento per i periodi di imposta 1998 – 2003 per IVA, IRPEF ed IRAP; fatto commesso il 06/04/2005; e condannato alla pena di mesi otto di reclusione – sostituiva la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 6.840,00 di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen..

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non sussistevano gli elementi costitutivi del reato de quo. La costituzione di un fondo patrimoniale comune con il coniuge, non era atto finalizzato ad eludere il pagamento delle imposte; bensì atto teso a tutelare i fabbisogni del proprio nucleo familiare.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato, mediante valutazioni immuni da errori di diritto, sia in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato sia in ordine al trattamento sanzionatorio (vedi sentenza 1 grado pagg. 1-4; sentenza 2 grado pagg. 4-6).

2. Le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alla sola sussistenza della responsabilità penale dell’imputato – sono infondate per le seguenti ragioni principali:

2.1. Risulta accertato (e comunque non contestato) che l’imputato, unitamente alla moglie, aveva costituito, in data 06/04/2005 un fondo patrimoniale nel quale confluivano i diritti di proprietà del suo patrimonio immobiliare ed i diritti di usufrutto; il tutto allorquando la Guardia di Finanza di Montecatini già aveva iniziato, in data 22/07/2004, una verifica tributaria nei confronti dell’imputato, titolare dell’omonima impresa individuale. In data 31/05/2005 la Guardia di Finanza notificava a P. P. il verbale di constatazione ed in data 22/09/2005 l’avviso di accertamento relativo alle maggiori imposte da versare.

2.2. P. P., nel corso del dibattimento di 1 grado ha ammesso di aver costituito il fondo patrimoniale (su consiglio dei familiari) a verifica già iniziata, per metterlo al riparo del rischio della Finanza.

2.3. Va ribadito che in tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria [vedi sez. III n, 5824 del 18/12/2007, depositata il 06/02/2008, rie. Soldera, rv 238821].

Né è necessario, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità – ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato – che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l’atto fraudolento sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco [conforme Sez. V n, 7916 del 26/02/2007, ricorrente Cutillo].

3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P. P. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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