Stupefacenti: la rilevante quantità Cassazione, sez. V, 6 settembre 2012, n. 34136

 

STUPEFACENTI: LA RILEVANTE QUANTITÀ

Cassazione, sez. V, 6 settembre 2012, n. 34136

 

I parametri di riferimento cui attenersi ai fini della configurabilità dell’aggravante speciale “dell’ingente quantità”, sono rappresentati dai dati oggettivi della quantità e della qualità della sostanza detenuta in rapporto, in particolare all’entità del principio attivo accertato; il tutto da valutarsi, con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ovviamente incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato nell’ottica dell’incremento dell’incidenza negativa sull’integrità della salute di un rilevante numero di potenziali consumatori e quindi del rilevante pericolo per la salute pubblica alla cui tutela presiede, in ultima analisi, l’intera disciplina repressiva della cessione e del traffico delle sostanze stupefacenti.

 

 

Cassazione, sez. V, 6 settembre 2012, n. 34136

(Pres. Sirena – Rel. Casella)

 

Ritenuto in fatto

 

G.A. propone, per tramite di distinti difensori, due ricorsi per cassazione avverso la sentenza resa in data 28 maggio 2010 dalla Corte d’appello di L’Aquila che in parziale riforma della sentenza 3 dicembre 2009 emessa dal GIP del Tribunale di Teramo in esito a giudizio abbreviato – concesse all’imputato le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante – riduceva la pena ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, confermandone la penale responsabilità in ordine al delitto, commesso in Corropoli il 19 giugno 2009, di cui agli artt. 73, commi 1°, 1°-bis e 80, comma 2° d.P.R. n. 309/1990 per avere trasportato, occultati nell’intercapedine laterale sinistra del cofano posteriore dell’automobile allo stesso in uso, Kg. 20,342 di sostanza stupefacente tipo hashish oltre ad ulteriori gr. 24 della stessa sostanza; con l’aggravante della ingente quantità.

Con i proposti ricorsi articolano i difensori censure per violazione di legge e per vizio di motivazione in punto alla ritenuta aggravante speciale della ingente quantità, che così possono riassumersi.

Ad avviso dell’avv.to F., la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto delle doglianze introdotte con i motivi d’appello con i quali si era evidenziata la scarsa offensività propria del tipo di sostanza stupefacente detenuta (hashish) qualificata droga c.d. leggera, anche in rapporto al quantitativo di principio attivo accertato (kg due): elementi entrambi atti ad escludere che tale sostanza fosse idonea a recare effetti potenzialmente pregiudizievoli alla integrità fisica degli assuntori.

Con l’altro mezzo di gravame redatto dall’avv. I., si assume che la Corte d’appello, con motivazione carente e contraddittoria, avrebbe dato rilievo al dato ponderale complessivo lordo dello stupefacente sequestrato e non al fattore del principio attivo, così disattendendo la giurisprudenza di legittimità, sul rilievo che costruisce fatto notorio che più contenuti risultano gli effetti psicotropi indotti dall’hashish, quale droga c.d. leggera, rispetto a quelli provocati dalle droghe c.d. pesanti. Inoltre, meramente assertivo ed enunciativo, sarebbe, secondo il difensore, l’assunto argomentativo della Corte d’appello circa l’elevato numero di tossicodipendenti che il quantitativo di stupefacente sequestrato – e per un considerevole periodo di tempo – sarebbe stato in grado di soddisfare, attesa la mancata individuazione dell’imprescindibile antecedente logico di tale affermazione che risiede solamente nel dato del numero delle dosi medie droganti ricavabili dalla quantità accertata di principio attivo; dato non indicato nella sentenza impugnata.

Considerato in diritto

I ricorsi sono infondati e devono quindi esser respinti con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen.

Osserva il Collegio che la Corte distrettuale ha dato atto, con motivazione logica e coerente con le risultanze, di aver condiviso quell’orientamento interpretativo prevalente formatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze ivi citate: Sez. 6 n. 10384/2008; Sez. 15 n. 1870/2009) anteriormente alla decisione impugnata (emessa il 28 maggio 2010) secondo il quale i parametri di riferimento cui attenersi ai fini della configurabilità dell’aggravante speciale “dell’ingente quantità”, sono rappresentati dai dati oggettivi della quantità e della qualità della sostanza detenuta in rapporto, in particolare all’entità del principio attivo accertato; il tutto da valutarsi, con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ovviamente incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato nell’ottica dell’incremento dell’incidenza negativa sull’integrità della salute di un rilevante numero di potenziali consumatori e quindi del rilevante pericolo per la salute pubblica alla cui tutela presiede, in ultima analisi, l’intera disciplina repressiva della cessione e del traffico delle sostanze stupefacenti.

A tale riguardo e per quanto in questa sede rileva, la Corte d’appello, condividendo la motivazione della sentenza di primo grado, ha opportunamente evidenziato, a dimostrazione della ricorrenza della suddetta aggravante, il non trascurabile dato ponderale dello stupefacente detenuto pari, al lordo, a kg 20,342 e, soprattutto, la rilevante entità di principio attivo, in esso contenuto, calcolato in circa chilogrammi due (pari al 10%) di guisa da poter giungere logicamente a ribadire la pericolosità della condotta contestata, attesa la potenziale idoneità del quantitativo di stupefacente complessivamente detenuto, a soddisfare un numero considerevole di consumatori. Particolarmente significativo e rilevante è, nel caso di specie, come ha congruamente sottolineato la Corte distrettuale, il dato costituito dall’entità del principio attivo pari al 10% ovvero pari al limite massimo apprezzato in caso di hashish (cfr. Sez. 6 n. 31351/2011); il che ovviamente, incrementando gli effetti psicotropi della sostanza stupefacente destinata allo spaccio, avvalora il dato della pericolosità per la salute di una vasta platea di potenziali consumatori, una volta venuta meno, per espressa determinazione del legislatore, la distinzione tra droghe c.d. leggere e c.d. pesanti il cui trattamento sanzionatorio risulta ora parificato (cfr. Sez. 6 n. 3135/2011). Ciò posto, non ha rilievo, ad onta delle critiche del ricorrente, la mancata indicazione del numero delle dosi, c.d. droganti, estraibili dall’intero quantitativo, trattandosi sostanzialmente di un dato aritmetico teoricamente ricavabile con procedimento di calcolo, avuto riguardo all’entità della dose media singola prefissata dal D.M. 11 aprile 2006 per ogni singola sostanza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

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