Procedimento penale e qualifica di imputato per l’istituto della sospensione cautelare dal lavoro (M. Mazzaraco)

 

PROCEDIMENTO PENALE E QUALIFICA DI IMPUTATO PER L’ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL LAVORO

Mariagrazia Mazzaraco

 

 

Evidente dissonanza tra le disposizioni di cui alla circolare 88 del novembre 2010 esplicativa dell’allora decreto Brunetta, l’ordinanza del Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, r.g. 452/2011 datata gennaio 2012 e la portata contenutistica dell’art. 405 del c.p.p. rubricato “Inizio dell’azione penale. Forme e termini” in merito alla sospensione cautelare del docente, la quale potrà essere disposta in pendenza di procedimento penale e solo dopo che il docente sia stato rinviato a giudizio assumendone la qualifica di imputato.

A detta del collegio l’Amministrazione può sospendere cautelarmente il personale docente a condizione che l’infrazione commessa sia particolarmente grave, tanto da instaurarsi un procedimento disciplinare a sua volta sospeso causa l’instaurazione di un procedimento penale.

Ex adverso, sulla scorta dell’abrogazione dell’istituto della sospensione cautelare facoltativa già indicata tra le novità introdotte dal decreto Brunetta, l’Amministrazione Ministeriale ha preso le mosse per applicare la sospensione cautelare anche in assenza del rinvio a giudizio richiamando il 2086 del cod. civ. – “Direzione e gerarchia nell’impresa” -, applicabile in quanto giuridicamente ricompreso tra le fonti di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 – “Testo Unico sul Pubblico Impiego” -, del rapporto di lavoro privatizzato in combinato disposto con l’art. 1206 ovverosia “Condizioni” che legittima il datore di lavoro a sospendere il lavoratore dipendente.

Nonostante il ricorso ad interpretazioni giurisprudenziali ed a normative civilistiche, il giudice del lavoro del Tribunale di Ferrara ha dissentito argomentando che, sebbene tra i poteri dell’Amministrazione continui ad annoverarsi quello di sospendere dall’attività di servizio il personale docente ex. art. 55-ter del D. Lgs. 150/2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, potrà esercitarsi, solo in pendenza di procedimento penale e dunque dopo il rinvio a giudizio prescritto dal citato art. 405 del c.p.p..

 

 

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