Estorsione: occorre la presenza contestuale ed istantanea di tutti gli estorsori per integrare l’aggravante più persone riunite Cassazione, Sezione Unite Penali, 5 giugno 2012, n. 21837

 

ESTORSIONE: OCCORRE LA PRESENZA CONTESTUALE ED ISTANTANEA DI TUTTI GLI ESTORSORI PER INTEGRARE L’AGGRAVANTE PIÙ PERSONE RIUNITE

Cassazione, Sezione Unite Penali, 5 giugno 2012, n. 21837

Valentino Zinzio

(Estratto da Diritto e Processo formazione n. 9/2012)

 

 

Abstract

Con la pronuncia n. 21837 del 5 giugno 2012 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno composto il contrasto interpretativo sorto in merito alla circostanza aggravante speciale delle “più persone riunite” prevista dal codice penale per il delitto di estorsione. In particolare, il Supremo Collegio ha individuato nella simultanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui vengono esercitate la violenza o la minaccia tipizzate dall’articolo 629 c.p. la condizione necessaria per la sussistenza dell’aggravante in esame. Nel sancire ciò, le Sezioni Unite hanno tracciato una netta linea distintiva fra questa e il concorso di più persone nella fattispecie estorsiva, potendo quest’ultimo manifestarsi in tutte le fasi della condotta criminosa, non necessariamente in quella esecutiva. A ciò, secondo la Suprema Corte, consegue la compatibilità della circostanza aggravante sancita dall’articolo 628/3 n.1 c.p. così come richiamato dall’articolo 629/2 c.p. con la circostanza aggravante prevista in ambito concorsuale dall’articolo 112 n.1 c.p., configurabile ove il numero dei partecipi eventuali sia pari o superiore a cinque.

La soluzione proposta dalle Sezioni Unite appare infine confortata dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in merito al concetto delle “più persone riunite” laddove questo operi o come elemento costitutivo del reato (articoli 628 e 609-octies c.p.), ovvero come elemento circostanziale speciale (articoli 339 e 385 c.p.).

 

Il contrasto giurisprudenziale

Secondo una prima impostazione ermeneutica, la circostanza aggravante citata richiede necessariamente che almeno due persone si trovino simultaneamente nel luogo e nel momento in cui si realizza l’azione tipica di violenza o minaccia prevista dall’articolo 629 c.p.. Essa individua nella maggiore intimidazione e nella minore possibilità di difesa derivanti dalla riunione di più persone, la ratio dell’inasprimento di pena. Inoltre differenzia il concetto di “più persone riunite” da quello di concorso di più persone nel reato, potendo quest’ultimo manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa: sia in quella ideativa, sia in quella più propriamente esecutiva. In base a tale impostazione l’aggravante in esame non sarebbe ravvisabile allorquando il reato sia commesso mediante minacce formulate da singole persone in momenti successivi, ovvero nel caso di interventi successivi da parte dei singoli correi, ovvero in caso di minaccia esercitata per mezzo di uno scritto o per telefono (Cass., sez. VI, n. 41359/10).

Una diversa opzione interpretativa ritiene invece sufficiente la mera percezione da parte della vittima che la minaccia provenga da più persone, facendo peraltro coincidere l’aggravante de qua con il concorso di persone nel reato (Cass., sez. II, n. 25614/09).

Secondo l’orientamento ad oggi prevalente in giurisprudenza invece, l’aggravante in esame sarebbe ravvisabile quando il soggetto passivo abbia avuto la sensazione, la percezione o la conoscenza che l’azione minatoria provenga da una pluralità di persone. Tale indirizzo, inizialmente formatosi con riferimento alle fattispecie di estorsione cd. “a distanza”, ossia con minacce realizzate a mezzo lettera o telefonata (Cass., sez. II, n. 16657/08), è stato poi applicato anche alle ipotesi di estorsione “diretta” (Cass., sez. VI, n. 197/11). In base a quest’impostazione, l’espressione “più persone riunite” postulerebbe la partecipazione all’azione criminosa di una pluralità di soggetti associati, ma non anche la compresenza fisica dei correi e del destinatario dell’azione delittuosa, poiché si ritiene che la maggiore intensità dell’intimidazione, posta alla base dell’aggravante in esame, si riscontrerebbe anche ove il programma criminoso deliberato venga eseguito con azioni separate, in tempi diversi.

 

La soluzione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo in esame affermando che “…per integrare l’aggravante speciale delle più persone riunite nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o minaccia, posto che a tanto inducono l’interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico sistematica”. A sostegno di ciò, la Suprema Corte in primo luogo pone l’interpretazione letterale imposta dall’articolo 12 delle preleggi. Secondo essa è necessario tenere conto nell’interpretazione delle norme del significato lessicale delle parole utilizzate dal legislatore. Così facendo, il verbo “riunire” nella sua comune accezione, significa “unire, radunare più cose o persone nello stesso luogo”, ed il sostantivo “riunione” indica il “riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di…”. Il termine “riunite” sta così ad indicare la compresenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone. In secondo luogo, le Sezioni Unite pongono l’attenzione sulla struttura degli articoli 628, 629 c.p. e ritengono che il termine “riunione” risulti direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa propria delle norme in esame e che quest’ultima risulti connotata da una maggiore gravità ove esercitata simultaneamente da più persone. In tal modo, ritiene la Suprema Corte “…il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria che si distingue in modo netto dal concorso di persone nel reato poiché la fattispecie circostanziale contiene l’elemento specializzante della riunione riferito alla sola fase esecutiva del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi invece il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva”. Le Sezioni Unite finiscono in questo modo per distinguere nettamente l’ipotesi del concorso di più persone nel delitto di estorsione da quella aggravata delle “più persone riunite” nel luogo e nel momento ove venga esercitata la violenza o la minaccia tesa a coartare la volontà della vittima, non potendo queste due essere identificate, come invece talvolta erroneamente sostenuto sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità. A tale soluzione consegue che quando i concorrenti nel reato siano più di cinque è configurabile altresì la circostanza aggravante di cui all’articolo 112 n.1 c.p., compatibile quest’ultima con la circostanza delle più persone riunite, essendo sufficiente ad integrare quest’ultima anche la contemporanea presenza nella fase esecutiva del reato di sole due persone.

La soluzione proposta dalle Sezioni Unite appare inoltre confortata dall’interpretazione logico-sistematica della norma e quindi, dalla ratio della stessa. La ragione del notevole inasprimento delle pene previste per la fattispecie del reato-base del delitto di estorsione è infatti da rinvenirsi nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima che, trovandosi di fronte non ad un singolo ma bensì ad un gruppo, sarà sicuramente più intimidita e conseguentemente incapace di reagire efficacemente. Nell’analizzare quest’ultimo profilo, la Suprema Corte rileva come ad oggi, l’indirizzo maggioritario in giurisprudenza pur individuando la ratio della disposizione nella maggiore efficacia intimidatoria derivante dalla partecipazione di più persone, ritiene che tale effetto possa verificarsi anche nei casi di compartecipazione non contestuale, purchè conosciuta o percepita dalla persona offesa. La pronuncia in commento tuttavia ritiene che tale ultimo indirizzo non possa essere seguito. Affermano infatti le Sezioni Unite che con riferimento ai casi di cd. estorsione indiretta o mediata una tale interpretazione non solo confligge col tenore letterale della norma ma, i concetti di “sensazione” o “percezione” posti alla base della citata interpretazione “…sono opinabili, del tutto evanescenti e privi di qualsiasi oggettività…” mentre per la “conoscenza” “…non si comprende quale possa essere il livello di essa necessario per integrare l’aggravante in discussione…”. Da ciò deriva che, nel caso di estorsione mediata ovvero di minacce fatte a mezzo lettera o telefono, l’aggravante delle più persone riunite sarà ravvisabile solo nel caso in cui la lettera sia firmata da due o più persone o se alla telefonata minatoria partecipino più persone, ma non anche nel caso in cui la parte offesa abbia la sensazione che colui che ha spedito la lettera minatoria o ha fatto la telefonata minacciosa sia in collegamento con più persone.

Da ultimo, a conforto della tesi sinora illustrata, le Sezioni Unite introducono l’analisi dell’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi con riferimento al concetto di più “persone riunite” all’interno di altre norme penali, ove questo opera o come elemento costitutivo ovvero come elemento circostanziale speciale.

In tema di rapina ex articolo 628 c.p. per esempio, l’aggravante delle più persone riunite secondo la giurisprudenza rileva per la simultanea presenza di una pluralità di soggetti nel luogo e nel momento in cui la violenza e la minaccia si realizzano (Cass., SU, n. 3394/92). Nell’ambito dei delitti contro la libertà personale vi è invece l’articolo 609-octies c.p. che punisce la violenza sessuale di gruppo (la quale consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis c.p.). Con riferimento a quest’ultimo delitto pur non essendo richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale è sufficiente e necessario che essi siano presenti nel luogo ove la vittima è trattenuta ed al momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti da uno di loro poiché costui trae la forza dalla presenza del gruppo (Cass., sez. III, n. 15089/10).

Infine, nello stesso senso, la giurisprudenza ha interpretato la locuzione “più persone riunite” impiegata dal legislatore in talune fattispecie circostanziali. In particolare, ci si riferisce agli articoli 339 e 385 c.p., che disciplinano rispettivamente talune circostanze aggravanti speciali previste per i delitti contro la pubblica amministrazione ovvero contro l’amministrazione della giustizia commessi con modalità violente o minacciose da più persone riunite. A sostegno di quanto sinora esposto, anche con riferimento a questa modalità operativa della locuzione in esame, secondo la dottrina e la prevalente giurisprudenza, in entrambe le ipotesi menzionate, per la configurazione delle rispettive aggravanti è richiesta la simultanea presenza sul luogo del reato di almeno due o più persone.

 

 

 

 

 

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