PAR CONDICIO TRA FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI
Mariagrazia Mazzaraco
Innumerevoli malcontenti, polemiche e diversi malumori ha originato la sentenza n. 8227/2011 della Suprema Corte in cui la 1° sezione civile ha riconosciuto il medesimo tenore di vita nonché gli stessi diritti economici tanto ai figli legittimi quanto a quelli naturali.
Trattasi di una sentenza emblematica che guarda alle cosidette famiglie allargate ed in particolare a quei padri spesso costretti a mantenere economicamente anche figli nati da una successiva convivenza.
“Il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, di parità di trattamento anche per quanto riguarda l’obbligo del mantenimento” è quanto il legislatore afferma commentando l’art. 261 del Codice Civile rubricato “Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento” secondo cui il genitore che riconosce il figlio naturale si impegna nei suoi confronti ad assumere gli stessi diritti ed i doveri che esercita verso i figli legittimi ossia l’obbligo di mantenere, educare, istruire la prole ex artt. 147-148 del Codice Civile rispettivamente “Doveri verso i figli” e “Concorso negli oneri”.