FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA: L’OMESSA DENUNCIA PUÒ BLOCCARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO?
Cassazione, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4784
- In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 19 1. n. 990 del 1969 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità; ciò, però, senza automatismi.
- Il giudice di merito può, quindi, sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, pur in difetto di denuncia.
- L’omessa od incompleta denuncia all’autorità, infatti, non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o l’altra conclusione del Giudice di merito nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento.
- A nessuna delle due ipotesi (denuncia/omessa denuncia) è, quindi, consentito assegnare – salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto – una sorta di efficacia probatoria automatica; nel senso che il sinistro sia sicuramente riconducibile alla fattispecie astratta di cui. alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata; diversamente, in caso contrario.
- La mancata denuncia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, quindi, un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione.
Cassazione, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4784
(Pres. Segreto – Rel. Vivaldi)
Svolgimento del processo
G.T. propose appello avverso la sentenza del 2.10.2003, con la quale il giudice di pace di Napoli aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti della società Generali Assicurazioni spa, quale impresa designata per il FGVS, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto il 17.7.2000 in Napoli, quando, nell’atto di attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un ciclomotore non identificato, fuggito via dopo l’incidente.
Il tribunale, con sentenza del 2.5.2006, rigettò l’appello.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la T.
Resiste con controricorso la società Generali Assicurazioni nella qualità indicata.
Motivi della decisione
Con unico motivo la ricorrente denuncia la illegittimità della sentenza impugnata, errata ed emessa in violazione di precise norme di diritto che andrà cassata al sensi dell’art. 360 C.P.C. n. 3.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Questa Corte ha, in più occasioni (Cass. 18.6.2012 n. 9939; Cass. 24.2.2011 n. 4480; cass. 3.9.2007 n. 18532; v. anche Cass. 18.11.2005 n. 24449), statuito che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 19 1. n. 990 del 1969 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità; ciò, però, senza automatismi.
Il giudice di merito può, quindi, sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, pur in difetto di denuncia.
L’omessa od incompleta denuncia all’autorità, infatti, non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o l’altra conclusione del Giudice di merito nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento.
Apprezzamento del quale il giudice del merito è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza.
A nessuna delle due ipotesi (denuncia/omessa denuncia) è, quindi, consentito assegnare – salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto – una sorta di efficacia probatoria automatica; nel senso che il sinistro sia sicuramente riconducibile alla fattispecie astratta di cui. alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata; diversamente, in caso contrario.
La mancata denuncia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, quindi, un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione.
Nella specie, il giudice del merito ha erroneamente fondato il rigetto dell’appello – con ciò confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria – sulla circostanza che “l’appellante non ha presentato alcuna denuncia o querela relativa all’incidente…” aggiungendo che “Le dichiarazioni rese dei resti nel corso dell’ udienza istruttoria di primo grado del 17 maggio 2002 non sono assolutamente sufficienti a ritenere sussistente una responsabilità della società appellata quale responsabile per il FGVS per la regione Campania essendo, come detto, necessario in questa fattispecie compiere indagini precise attivate mediante regolare denuncia-querela ovvero dichiarazione resa al drappello PS presso il nosocomio in cui ci si reca per le cure del caso”.
Ma le considerazioni effettuate in ordine al rilievo della mancata denuncia, unitamente al difetto di motivazione, da parte del giudice d’appello, in ordine alle ragioni che rendono la dichiarazioni testimoniali “assolutamente” insufficienti ai fini dell’accoglimento della domanda – ciò che rende la valutazione del giudice di merito censurabile in sede di legittimità (Cass. ord. 2.3.2012 n. 3370; Cass. 18.3.2711 n. 6288) – conducono all’accoglimento del ricorso.
Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Napoli in persona dì diverso magistrato.