PRESCRIZIONE QUINQUENNALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: APPLICABILE ANCHE ALLE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO!
Dario Marsella
Normativa.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 335/1995, dal titolo “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è stato disciplinato, il termine prescrizionale relativo alle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria. Nello specifico, l’art. 3, comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall’1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Sul punto, va precisato che a parte la querelle nata sull’applicazione del termine prescrizionale di cinque anni anche per le contribuzioni ante 1 gennaio 1996 (peraltro risolta con l’intervento delle Sezioni Unite: sentenza n. 6173 del 07.03.2008), nessun problema si pone sul termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/95 applicabile nella prima fase di riscossione coattiva che avviene attraverso la notifica della cartella di pagamento.
Problemi interpretativi e pronunce giurisprudenziali.
I problemi interpretativi sorgono sull’applicabilità di tale termine di prescrizione (in assenza di atti interruttivi) anche nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, ovvero: quando si riceve l’intimazione di pagamento da parte del concessionario.
Nello specifico: si può eccepire la prescrizione ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/95 nella fase temporale che va dalla notifica della cartella di pagamento alla notifica della conseguente intimazione? Dopo la notifica della cartella di pagamento si applica il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 del c.c.?
Sul punto, vi sono diverse pronunce giurisprudenziali favorevoli all’applicazione del termine prescrizionale di cui all’art. 3, comma 9 della Legge n. 335/95, anche nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento.
In effetti, con la sentenza n. 551 del 04.02.2010 il Tribunale di Caserta Sez. Lavoro, in relazione alla possibilità di eccepire il termine di prescrizione quinquennale anche per le intimazioni di pagamento ha precisato che: “al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del credito re Inps (e per esso dell’incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Più recentemente, sempre in senso favorevole, il Tribunale di Catania con la recente sentenza n. 3940 del 10.10.2012 in merito all’impugnabilità dell’intimazione di pagamento, rileva che:” (…) l’intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.”
E per quanto concerne l’eccezione di prescrizione quinquennale nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, rifacendosi ai principi rinvenibili dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12263 del 25.05.2007, (la quale si era espressa sull’inapplicabilità all’ingiunzione fiscale del termine decennale ex art. 2953 c.c., in quanto avente natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto) il Giudice del Lavoro ribadisce che:” Alla stessa conclusione (inapplicabilità dell’art. 2953 cod. civ, ai fini della prescrizione) deve dunque pervenirsi mutatis mutandis anche nell’ipotesi in esame, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale” (…) l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati previsto dall’art. 2953 c.c., bensi al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotte dalla legge 335/1995”.
Alla stessa conclusione, favorevole all’applicabilità del termine prescrizionale di cinque anni anche alle intimazioni di pagamento, giunge, altresì, il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro con la sentenza n. 12866 del 12.12.2012.