Violazione al CdS- sanzione accessoria non notificata nei termini di cui all’art. 204 comma 2 CdS- illegittimità (sent. GdP Fermo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RG 735/2015 promossa con ricorso in opposizione avverso ordinanza-ingiunzione N° 7912 , emesso dalla Prefettura di Fermo il 24.04.2014 notificata in data 11/10/2012, depositato il 19.03.2015

DA

………………(C.F.: …………………….), rappresentato e difeso dall’Avv. ……………..

RICORRENTE OPPONENTE

CONTRO

Prefettura di …………..in persona del Prefetto pro tempore

RESISTENTE OPPOSTA

Conclusioni delle parti: conformemente agli atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va dunque accolto. Ricorre l’instante avverso l’ordinanza del Prefetto di ……………..con cui veniva revocata la patente al Sig. …………ai sensi dell’art. 219 del C.d.S., visto “il verbale nr. 700010650273 del 09/0-1/2014, con il quale il distaccamento di polizia stradale di Fermo ha rilevato che………….., nato a ……….(…) il……………..e residente a ………….alla Via……………………….. il …………………. è incorso nella violazione di cui all’art. 218/6 comma del c.d.s., poiché alla guida di un veicolo circolava durante il periodo di sospensione del documento di guida comminato con provvedimento della MCTC di…………………..n. 1/-10 del 29/07/2010 e notificato il 08/08/2010 (violazione art. 126bis del Cd.S.). L’ordinanza prefettizia oggetto della presente impugnazione, è da ritenersi nulla in quanto notificata ultra limina legis. Difatti, come si evince della data di protocollo in uscita, il provvedimento di revoca della patente veniva emesso il giorno 24/04/2014 e notificato al Sig. ……da parte della Guardia di Finanza di ……il successivo 17/02/2015 (si veda in punto al dovere di osservanza da parte della PA dei termini prescritti dalla legge Corte Cost. 198/1996; Cass. 2951/98; 10023/2000). Prive di pregio appaiono le controdeduzioni della Prefettura resistente, poggianti sulla natura di procedimento amministrativo speciale che connotorebbe il presente format processuale, in quanto, laddove si sposasse la tesi dell’applicabilità dell’art. 28 l. 689/81 (e non il termine ex art. 204/2 CdS) verrebbe vulnerato, nonché il diritto di difesa (come ammesso, sia pure da premesse opposte, a pag. 3 della memoria di costituzione di parte resistente), il principio della certezza del diritto: per non parlare dell’archetipo processual-sostanziale, per cui accessorium sequitur principale. E ciò in armonia ai dicta del S.C. e di numerose Curie laiche. La compensazione delle spese di lite tiene dietro alla natura (comunque) aporetica della res dubia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento opposto.

Spese compensate.

Sic decisum in Fermo hodie 18.06.2015

Il Giudice di Pace

    Avv. Giuseppe Fedeli

 

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