Dr.ssa. Rosalia Manuela Longobardi.
La giurisdizione civile dei reati compiuti dagli appartenenti alle FF.AA.
Massima: La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, che sussiste la giurisdizione del giudice penale italiano in relazione alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti dello Stato straniero per i crimini di guerra commessi da appartenenti alle sue forze armate (Presidente: U. Giordano Relatore: A. Centonze).fonte www.cortedicassazione.it
La vicenda, da cui trae spunto la sentenza annotata si riferisce all’eccidio di Podonte dove dei militari italiani ed uno francese persero la vita, a seguito di un attacco al veivolo aereo, ove gli stessi si trovavano.
Il processo ha riconosciuto la responsabile penale del pilota dell’aereo abbattitore. Tralasciando la vicenda di merito passiamo alla questione giuridica oggetto della pronuncia.
Infatti nella qui presente statuizione giurisprudenziale ci si interroga se sussiste o meno la giurisdizione del giudice italiano in ordine alle pretese civili provenienti da illeciti compiuti dalle Forze armate indipendentemente dalla natura degli stessi.
La Suprema Corte, una volta ricostruita la dinamica dell’abbattimento del veivolo ECMM Augusta Bell 205, a bordo del quale viaggiavano i componenti della missione di monitoraggio internazionale passa ad affrontare la questione. Secondo la prospettazione della difesa della Repubblica di Serbia una corretta interpretazione della normativa internazionale propenderebbe per la declatoria del difetto di giurisdizione dell’A.G italiana a decidere sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti di tale Stato straniero, quale responsabile civie dei prossimi congiunti delle vittime costituitesi parte civile.
Si segnala come nel diritto internazionale vige la regola consetudiniaria[1] che pone l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, per atti compitui iure imperi. Tra i quali rientrono quelli compiuti dagli appartenenti alle FF. AA.
Tale regola costituisce espressione della posizione ermeneutica maggiormente qualificata, secondo la quale non è consentito alcun sindacato alternativo da parte di governi, del potere legislativo e dei giudici nazionali.
Sulla questione relativi ai limiti della giurisdizione per atti iure imperi è intervenuta anche il giudice della leggi.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n.238 del 22 ottobre 2014[2] aveva confermato tale orientamento anche in altri precedenti, affermato, poi, nelle sentenze C.Cost 348 e 349 del 14 ottobre 2007.
Riconosciute le responsabilita penale degli imputati, si procedeva alla notificazione dell’atto di citazione avverso la Repubblica serba per il riconoscimento delle statuizioni civili.
Dopo che la stessa Repubblica Serba ha per mezzo del suo difensore eccepito una serie di questioni preliminari, anche queste ritenute infondate, si è passati ad esaminare la questione.
Si torna, quindi, sulla questione “primaria” del caso: se esiste il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana sulla domanda risarcitoria proposta allo Stato serbo.
La Suprema Corte, dopo aver delineato il processo evolutivo del principi in materia, oggetto di varie pronunce della Consulta, è poi giunta ad un punto fermo.
La regola consuetudinaria ha con il tempo ridotto il suo ambito operativo. Infatti, secondo la S.C., l’ immunità di giurisdizione civile degli Stati è riconosciuta solo per atti iure imperii.
In sostanza la Corte di legittimità sostiene, riaffermando un suo consolidato orientamento rafforzato da alcune pronunuce della Corte costituzionale, la regola consuetudinaria internazionale che limita la giurisdizione civile degli Stati deve essere giustificata da un pubblico interesse. Un interesse che deve essere valutato “superiore”, per consentire una “rinuncia” della pretesa (anch’esse legittima) di risarcimento come ristoro a una azione illecita.
In particolare la Corte ha statuito: “l’immunità dello Stato estero dalla giurisdizione italiana (…) protegge la funzione di governo e non anche comportamenti che non attengono al corretto esercizio di tae pretese”.
Questa interpretazione giurisprudenziale conferma, anche, una posizione della dottrina piuttosto datata ( intorno agli anni ’70), secondo la quale una norma consuetudinaria internazionale contraria ai principi costituzionali non può essere recepita nel nostro ordinamento.
Dal caso emerge come l’azione bellica, tralatro non avvalata dal governo stesso di appartenenza (ex Jugoslavia oggi Serbia), che ha provocato la morte gli appartenenti all’equipaggio del veivolo abbattuto dal soldato serbo.
La Suprema Corte la qualifica come crimine internazionale e quindi tali da non trovare “copertura” nella regola consuetudinaria suindicata, in quanto lesiva dei diritti inviolabili e irrinunciabili delle vittime e dei familiari di quelle vittime.
[1] La consuetudine è la fonte primaria del diritto internazionale.
[2] La Corte costituzionale, con tale sentenza, ha ribadito l’imunità dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri con la sola eccezione dei componenti illeciti crimini di guerra ovvero crimini contro l’umanità, insussistenti nel caso in esame.